[lat. compromissum] sost. compromissum, accordo delle parti basato sulla mediazione di un arbitro PGenova 1 23.7 (IVp) ἡ ὁμολογία] τοῦ κομπρομίσσου, PGen. IV 181.3 (VIIp) ἐπὶ κομπρ[ομ]ίσ̣σ̣ου μετὰ προστίμου, etc.
Dizionari
WB
Friederich Preisigke, WB – Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden
LSJ
Henry Liddell, Robert Scott, Henry Stuart Jones, LSJ – A Greek-English Lexicon
GI3
LBG
DGE
PGL
Note
Il termine, formato sul latino compromissum, è attestato più volte nella documentazione papirologica di VI-VII secolo, sebbene la sua prima occorrenza risalga agli inizi del IV secolo (PGenova I 23.7). La parola designa il documento in cui due soggetti che hanno fatto ricorso a un arbitro (per risolvere una controversia o gestire un qualunque affare) dichiarano la loro identità e i motivi della controversia e si impegnano a rispettare le decisioni dell’arbitro, o, in caso contrario, a pagare una multa (poena / πρόστιμον). Cf., su questo concetto, PGen. IV 181, p. 203.
Il termine è registrato in LSJ Suppl. e in WB. Va aggiunto in GI.
Marzia D'Angelo
| Creato: 08/11/2018